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IL DANNO DA PRIVAZIONE DELLA FIGURA GENITORIALE

di gelsomina cimino
13-09-2017

http://studiolegalecimino.eu/danno-privazione-della-figura-genitoriale/ È toccato da ultimo al Tribunale di Milano (Sent. 2938/2017) ripercorrere gli obblighi genitoriali e le responsabilità di tipo assistenziale.

È toccato da ultimo al Tribunale di Milano (Sent. 2938/2017) ripercorrere gli obblighi genitoriali e le responsabilità di tipo assistenziale. Il caso muove dalla richiesta di condanna formulata da una mamma che si è ritrovata a dover allevare da sola il figlio disabile nato da una relazione more uxorio: il compagno infatti, pur dopo aver riconosciuto il bambino, si è praticamente rifiutato di avere alcun rapporto con lui – sembra, proprio a causa della menomazione fisica di cui era affetto sin dalla nascita – e non ha mai, neanche in minima parte, contribuito al suo mantenimento e alle spese ordinarie. L’attrice chiedeva dunque la condanna del “papà” convenuto al rimborso delle spese sostenute, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna. Quanto alla domanda di ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dal mancato mantenimento del figlio ad opera del convenuto, il Tribunale ha osservato che l’obbligazione di mantenimento dei figli naturali sorge con la nascita, per il solo fatto di averli generati e persiste fino al conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che, sulla base delle regole sancite ex art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c., nell’ipotesi in cui, uno dei genitori venga meno a tali obblighi, l’altro, che, invece, se ne sia fatto carico, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, il cui rimborso ha natura indennitaria in quanto diretto a indennizzare il genitore degli esborsi sostenuti per il mantenimento del figlio. Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione del rapporto genitoriale, il Tribunale, premettendo che la presenza di entrambe le figure è imprescindibile ai fini di una corretta, sana ed equilibrata crescita dell’infante, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, ha riscontrato nell’atteggiamento del convenuto - il quale pur avendo provveduto a riconoscere il figlio, l’ha sempre rifiutato non solo omettendo di contribuire al suo mantenimento , ma finanche rifiutando di vederlo, facendo in tal modo ricadere sulla madre tutto l’impegno di educare, curare ed assistere un figlio gravemente disabile – una violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli che alla luce delle gravi disabilità di cui è affetto il ragazzo è riconducibile ad un illecito civile ex art. 2043 c.c., con la conseguente sussistenza del danno da deprivazione della figura parentale paterna. Deve infatti prendersi in considerazione, a prescindere della rilevanza penale della condotta posta in essere dal convenuto sussumibile nell’alveo dell’art. 570 c.p che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, che il comportamento paterno ha esposto il ragazzo ad una situazione che indubbiamente ha influito negativamente sul suo sviluppo psichico già duramente messo alla prova dalla grave forma di paralisi cerebrale di cui è affetto. Invero all’esito della CTU condotta sul ragazzo è emersa una sensibilità emotiva particolarmente sviluppata che gli ha fatto percepire la totale assenza del padre in modo ancor più acuto rispetto a soggetti privi della disabilità. Appare evidente come la sentenza in esame suffraga il disegno di “famiglia” intesa come comunità, contemplato e arricchito dalla L. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013 che hanno ulteriormente amplificato il “valore” del singolo membro nella comunità familiare, in cui il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare. La giurisprudenza di legittimità è giunta, invero, a coniare l’appellativo di illeciti endofamiliari (Cass. n. 9801/2005 Cass. Civ.,n. 15481/2013) dei quali un esempio è proprio la deprivazione del rapporto genitoriale, in cui soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione e soggetto passivo è il minore, che si vede privato, senza sua colpa, di uno dei genitori, la cui assenza non è compensata né compensabile dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi, così come d’altronde, non può ritenersi compensata dal mero sostegno economico. Assenza che segna la vita del fanciullo; Assenza che causa un danno alla sua stessa identità personale. Alla luce di tali principi applicati al caso concreto, il Tribunale ha condannato il papà convenuto al pagamento in favore dell’attrice, della somma pari a euro 100.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti dal figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla nascita. @Produzione Riservata Studio Legale Gelsomina Cimino www.studiolegalecimino.eu

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